Ultima modifica: 28 Febbraio 2017

Assicurazione scolastica

ASSICURAZIONE 

Si ricorda che l’INAIL assicura tutti coloro che svolgono attività lavorativa retribuita utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati. Nella scuola i soggetti che beneficiano della tutela INAIL sono: alunni, personale docente, personale A.T.A., dirigente scolastico,  collaboratori coordinati e continuativi.

La tutela assicurativa da parte dell’INAIL riguarda esclusivamente:

Docenti: nel corso delle esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche (all’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica e le esercitazioni di lavoro), attività di sostegno, attività di accompagnatore degli alunni durante i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo (quando tale viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa). Il docente è  inoltre tutelato se frequenta un ambiente organizzato ove sono presenti macchine elettriche (computer, fotocopiatrici, ecc.) e se, per lo svolgimento della sua attività, fa uso in via non occasionale di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.).

Il personale docente, una volta entrato nel campo di applicazione della tutela assicurativa, è tutelato per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative (ad esempio l’infortunio in itinere) anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività per cui sono stati assicurati.

Personale A.T.A.: se è adibito in via non occasionale all’uso di macchine elettriche, se frequenta un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine, se svolge attività di pulizia.

Il personale A.T.A. una volta entrato nel campo di applicazione della tutela assicurativa è tutelato per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative (ad esempio l’infortunio in itinere) anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività per cui sono stati assicurati.

Alunni: la normativa in materia di assicurazione obbligatoria copre gli incidenti avvenuti durante lo svolgimento di attività che sono indicate al punto 28 dell’art.1 del T.U. 1124/65, in particolare gli infortuni che si verificano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, nonché quelli che si verificano durante lo svolgimento di esercitazioni di scienze motorie e sportive, con esclusione degli infortuni in itinere non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge. Gli alunni delle scuole materne non rientrano in nessun modo nell’ambito di applicazione del testo unico menzionato, in quanto la loro attività non è assimilabile alle esercitazioni pratiche.

Assicurazione integrativa stipulata dall’istituto scolastico

SONO ASSICURATI:

Studenti, operatori scolastici (opzionale), alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto Scolastico; studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall’Istituto Scolastico; Esperti esterni e prestatori d’opera estranei all’organico della scuola; genitori membri degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31.5.1974; genitori degli allievi iscritti e frequentanti quando si trovino all’Interno dell’Istituto Scolastico o partecipino ad iniziative/progetti/attività deliberate dalla scuola. L’elenco completo è consultabile all’interno delle condizioni contrattuali nelle singole sezioni alla voce “assicurati”.

Il personale scolastico che prenderà servizio nel corso dell’anno di validità dell’ assicurazione potrà assicurarsi mediante il versamento della quota di premio.

OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE ASSICURATIVE – attività assicurate

Sezione Responsabilità Civile

L’assicurazione è valida per tutte le attività realizzate dalla scuola, sia all’interno che all’esterno, compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica, comprese quelle previste dal Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) realizzate e messe in atto dall’Istituto Scolastico anche in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti.

L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile degli alunni in itinere (percorso casa/scuola e viceversa) con qualsiasi mezzo effettuato, compresi i servizi di pedibus e bicibus.

Sezione – Infortuni

L’assicurazione vale per gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività realizzate dalla scuola, sia all’interno che all’esterno, compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica, comprese quelle previste dal Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) realizzate e messe in atto dall’Istituto Scolastico anche in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti.

E’ compreso il rischio in itinere (percorso casa/scuola e viceversa) con qualsiasi mezzo effettuato, compresi i servizi di pedibus e bicibus.

Sezione – Assistenza a scuola e in viaggio

L’Assistenza a scuola e in viaggio durante le attività scolastiche viene attivata mediante contatto telefonico con la centrale operativa della società che eroga le prestazioni di assistenza.

Principali prestazioni garantite:

Consulenza medica telefonica 24h su 24; invio medico e/o ambulanza; collegamento continuo con il centro ospedaliero; invio medicinali all’estero; trasporto – rientro sanitario; interprete a disposizione – rientro dell’assicurato convalescente – rientro anticipato – familiare accanto – invio di un sostituto accompagnatore – trasferimento/rimpatrio salma – assicurazione spese mediche da malattia in viaggio – assicurazione bagaglio – assicurazione annullamento gite/viaggi/scambi culturali –

Sezione – Tutela Giudiziaria

Rimborso delle spese legali di Avvocati liberamente scelti dall’assicurato, tenendo a carico dell’assicurazione i costi nella fase giudiziale e stragiudiziale.

Termini per la denuncia dei sinistri da parte dell’Istituto Scolastico

INFORTUNI

INAIL: entro 48 ore dal ricevimento della documentazione sanitaria con prognosi superiore a 3 giorni; COMPAGNIA ASSICURATIVA:  entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’infortunio;

GARANZIA ANNULLAMENTO GITE

non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo. La data dell’evento (infortunio e/o malattia improvvisa) riportata sul certificato medico, dovrà essere antecedente e/o contemporanea alla data programmata di partenza

L’Istituto Scolastico è esonerato da ogni responsabilità in ordine a ritardi nelle denunce dei sinistri alla Società Assicuratrice derivanti da mancata o tardiva presentazione della documentazione medica da parte dell’Assicurato.

DOCUMENTI RELATIVI ALLA POLIZZA

  1. POLIZZA ASSICURATIVA
  2. COPERTURE E MASSIMALI PREVISTI DALLA POLIZZA
  3. GUIDA DELL’ASSICURATO

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INFORTUNIO

Alla denuncia di sinistro redatta a cura dell’Istituto Scolastico deve essere obbligatoriamente allegata:

DOCENTE

Deve compilare il modulo DICHIARAZIONE INFORTUNIO  e inviarlo in Segreteria della Sede Centrale di Via Veglia il prima possibile.

GENITORI/DIPENDENTE

TUTTA la documentazione medica rilasciata dalla struttura medico-ospedaliera di Pronto Soccorso, redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. Qualora non sia presente una struttura medico-ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l’apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro medico o specialista, sempre che detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro.

LA DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE DEVE ESSERE CONSEGNATA A CURA DEL GENITORE O DELL’INTERESSATO ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SEDE CENTRALE DI VIA VEGLIA 80.

Si ricorda che la sola dichiarazione del docente, non seguita da certificato medico di pronto soccorso prodotto dalla famiglia, non consente alla scuola di inoltrare la denuncia di infortunio all’INAIL e alla Compagnia Assicurativa.

MODULI

  1. DICHIARAZIONE INFORTUNIO DEL DOCENTE (bisogna essere in possesso di una casella email istituzionale per accedervi)
  2. CHIUSURA SINISTRO (da ritirare in segreteria)

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO / PRESCRIZIONE PER IL DIRITTO ALL’EVENTUALE RISARCIMENTO DOVUTO

 Il Codice Civile prevede che il diritto al risarcimento del danno cada in prescrizione (art. 2952 C.C. e succ. modifiche). Pertanto entro due anni dalla data del sinistro, occorre inviare alla Compagnia di Assicurazione una raccomandata AR, che indichi l’intenzione d’interrompere la prescrizione.

 




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